Conoscere i diritti dei passeggeri aerei: cosa fare in caso di disagi e come ottenere il rimborso del volo e la compensazione adeguata.

Quando si viaggia in aereo all’interno dell’Unione Europea, è bene sapere che già prima della partenza sono garantiti alcuni diritti dei viaggiatori.

In caso di ritardo, cancellazione del volo o altri disagi, i passeggeri godono infatti di una serie di diritti se partono da un aeroporto dell’UE con una qualsiasi compagnia aerea (anche extra europea). Stessi diritti vengono garantiti a tutti i passeggeri in arrivo in un aeroporto europeo (anche se provenienti da un aeroporto extracomunitario) viaggianti con una compagnia aerea europea

Rimborso e compensazione in caso di cancellazione: il Regolamento CE 261/2004

Secondo il Regolamento europeo, se un volo viene cancellato, i passeggeri hanno diritto al rimborso del biglietto aereo o all’opportunità di imbarcarsi su un volo alternativo. In queste situazioni (come nel caso di ritardo del volo o, meglio, dell’arrivo a destinazione oltre le 3 ore) è prevista anche una compensazione pecuniaria che varia da 250 a 600 euro, a seconda della distanza percorsa dal volo.

Se a causa della cancellazione del volo, poi, i passeggeri sono costretti ad affrontare delle spese aggiuntive (pasti e bevande in aeroporto, sistemazione in hotel in attesa della ripartenza, prenotazione di un volo alternativo per la destinazione finale…) queste spese devono essere rimborsate dalla compagnia aerea.

Compensazione pecuniaria esclusa in alcune situazioni: la circostanza eccezionale

Tuttavia, se le cause che hanno portato alla cancellazione del volo rientrano tra le cd. “circostanze eccezionali” come scioperi, bird strike, condizioni meteo avverse o instabilità politica, che secondo la normativa europea non possono essere attribuite alla compagnia aerea, il passeggero ha il diritto di essere rimborsato entro 7 giorni oppure ha diritto di essere imbarcato su un volo alternativo in tempi ragionevoli. Nessun diritto alla compensazione pecuniaria in questi casi anche se, è il caso di sottolinearlo, non sempre la circostanza presentata come eccezionale, è eccezionale veramente (si pensi, ad esempio, al caso dello sciopero ampiamente preannunciato che ha causato la cancellazione del volo a poche ore dalla partenza).

Non si ha poi diritto alla compensazione pecuniaria se i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo almeno 2 settimane prima della data di partenza prevista o nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni, ma sia stato loro offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell’orario previsto del volo cancellato e arrivo a destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario previsto.

Inoltre, non è possibile richiedere un risarcimento se il vettore aereo comunica la cancellazione del volo meno di 7 giorni prima della partenza, ma offre ai passeggeri un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario previsto del volo cancellato e arrivo a destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario previsto.

Risarcimento in caso di danni causati dalla compagnia aerea: la Convenzione di Montreal del 1999

Il risarcimento è dovuto solo se la compagnia aerea è responsabile del danno. La Convenzione di Montreal del 1999, stabilisce la risarcibilità dei danni provocati al passeggero se, a causa di un ritardo alla destinazione, questo subisce danni diretti che sono prevedibili come effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea. In tali ipotesi il passeggero può richiedere un risarcimento dei danni alla compagnia stessa.

Anche in questi casi il risarcimento è escluso nei casi in cui il disagio sia dipeso da cause di forza maggiore.

Cosa fare in caso di disagi e come ottenere il rimborso del volo e la compensazione

Tuttavia, è frequente che anche in presenza di circostanze non eccezionali, come problemi tecnici o operativi, il personale della compagnia aerea non informi i passeggeri dei diritti garantiti dal Regolamento europeo o dalla Convenzione. Oppure rappresenti le cose in modo tale da convincere il passeggero dell’assenza di un suo diritto al risarcimento o alla compensazione. Di conseguenza, spesso molti passeggeri accettano solo il rimborso del biglietto (quando riescono ad ottenerlo) senza richiedere il risarcimento ulteriore a cui hanno diritto.

Non è infrequente poi che i passeggeri tentino di introdurre personalmente richieste alle Compagnie aeree, cercando di trovare il modulo corretto sui loro siti, finendo per non trovarlo o utilizzando form errati (es. che permettono di chiedere tutte le voci di risarcimento – rimborso volo, compensazione, spese… –) rinunciando in tal modo alla possibilità di ottenere un indennizzo e rimborso completo. Per non parlare delle volte in cui le Compagnie aeree non rispondono o rispondo in modo del tutto evasivo alle richieste.

Se hai avuto un problema con il ritardo, con la cancellazione del volo, con un negato imbarco, problemi con i bagagli, o problemi con il rimborso del biglietto aereo non esitare a rivolgerti a Diritti Al Volo. Noi non utilizziamo form online e siamo capaci di essere convincenti.

Siamo qui per aiutarti a far valere i tuoi diritti e a ottenere il tuo rimborso volo, la compensazione e il risarcimento che ti spettano. Non rinunciare ai tuoi diritti con Diritti Al Volo.